La disciplina penale delle antenne dei telefoni cellulari

AutoreNicolangelo Ghizzardi
Pagine209-210

Page 209

La sentenza della S.C. in rassegna offre lo spunto per alcune riflessioni in una materia che, per la operatività di diverse disposizioni di legge, spesso di difficile lettura, desta ancora numerose perplessità.

Appare utile, pertanto, prima ancora di procedere ad una valutazione della opzione ermeneutica della S.C., richiamare i referenti normativi che, in linea astratta, appaiono idonei a dettare la disciplina per la installazione delle antenne della telefonia cellulare.

Innanzitutto, viene in considerazione il T.U. sull'edilizia di cui al D.L.vo 6 giugno 2001 n. 380 che, all'art. 3 lett. e.4) qualifica intervento di nuova costruzione l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazioni ed al successivo art. 10 stabilisce che gli interventi di nuova costruzione costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire.

A norma sempre dell'art. 3 lettera e.2), anche gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune sono ricompresi tra gli interventi di nuova costruzione come tali assoggettati al permesso a costruire.

Con specifico riferimento alla installazione degli impianti di telecomunicazione mobile, va richiamato, poi, il D.L.vo 4 settembre 2002 n. 198 (c.d. decreto Gasparri) che, in forza di una clausola di esclusività, stabiliva che ´le categorie di infrastrutture di comunicazione sono opere realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto (art. 3 comma 1) e che tali installazioni devono ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica con possibilità di realizzazione anche in deroga agli strumenti urbanisticiª.

Tale D.L.vo, però, con sentenza n. 303 dell'1 ottobre 2003 è stato dichiarato nella sua totalità incostituzionale per eccesso di delega.

Poco prima di tale pronuncia e, probabilmente, in previsione di essa, è intervenuto il D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 che, eliminata ogni clausola di esclusività per la realizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ha assimilato tali opere alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86) e ha previsto per esse il rilascio di un'autorizzazione da parte del comune con l'eventuale intervento, però, delle altre amministrazioni portatrici degli altri interessi pubblici coinvolti (art. 87).

Lo stesso decreto non ha apportato modifiche alla normativa urbanistico-edilizia e ha fatto salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali.

A fronte di un così articolato contesto normativo, le questioni di diritto che si sottopongono all'esame dell'interprete...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT