DECRETO 12 Aprile 2007 - Disciplina della emissione di obbligazioni bancarie garantite

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Visto l'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare:

il comma 1, che disciplina le operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

il comma 2, in base al quale i crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1;

Visto il comma 6 dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in base al quale sono emanate, ai sensi dell'art. 53 del TUB, disposizioni di attuazione aventi a oggetto anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dallo stesso articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:

gli articoli 53, comma 1, e 67, comma 1, in base ai quali la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il...

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