LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878 - Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Coming into Force04 Gennaio 1987
Published date20 Dicembre 1986
Enactment Date17 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/20/086U0878/CONSOLIDATED/19950209
Official Gazette PublicationGU n.295 del 20-12-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

  1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della presente legge.

  2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla Valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

  3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Art 2.

Segretario generale della programmazione economica

  1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

  2. Al Segretario generale della programmazione economica e' attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

  3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico e' conferito per un quinquennio ed e' rinnovabile.

  4. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art 3.

Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

  1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

  2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o piu' discipline attinenti all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo.

  3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

  4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

  6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e' conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

  7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale.

  8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo' comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

  9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art 4.

Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti...

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