Le Società Fiduciarie nella disciplina de ll'intermediazione mobiliare : 'Società Fiduciarie classiche' e 'Società Fiduciarie - S.I.M.

AutoreNicola Nisio
Pagine32-58
32 Le società fiduciarie – s.i.m.
SEZIONE SECONDA
LE SOCIETÀ FIDUCIARIE NELLA DISCIPLINA
DELL’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE: SOCIETÀ FIDUCIARIE
“CLASSICHE” E “SOCIETÀ FIDUCIARIE - S.I.M.
6. La legge 23 marzo 1983, n. 77 e gli interventi della Consob e del
Ministero dell’Industria.
I1 sorgere, di fatto, dell’intermediazione nanziaria non bancaria -
con i conseguenti problemi di tutela del risparmio adato agli interme-
diari58 - e, in ogni. caso, l’esigenza di dotare il nostro Paese di un mercato
mobiliare eciente, resero, alla ne degli anni settanta del secolo scorso,
improrogabile l’intervento del nostro legislatore, diretto a disciplinare
sia i soggetti operanti del settore dell’intermediazione mobiliare, sia i
servizi da essi oerti ai risparmiatori.
Il primo intervento legislativo volto alla disciplina degli intermedia-
ri mobiliari è rappresentato, come è noto, dalla l. 23 marzo 1983, n 77
(«Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare»).
In essa erano rinvenibili due gruppi di norme quelle rivolte alla disci-
plina dei fondi comuni d’investimento mobiliare (artt. 1 - 10) e le altre,
aventi oggetti diversi, fra le quali particolare rilievo rivestì, con riferi-
mento all’attività delle società duciarie, l’art. 12 (intitolato «Controlli
della Commissione nazionale per le società e la borsa») che riformu-
lò la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio, già contenuta
nell’art. 18 della l. 7 giugno 1974, n. 21659.
Con la l. n. 77/1983 si dava ingresso anche nel nostro ordinamento ai
fondi comuni d’investimento mobiliare (aperti), e quindi ad una forma di
58 In ordine ai problemi cui, in particolare, dava luogo l’attività di gestione ptrimonia1e
svolta dalle società fiduciarie, anche con riferimento all’investimento in titoli atipici, è Sta-
to osservato che «ove si ricordi che la l. n. 1966 tace totalmente in punto di disciplina
dell’attività fiduciaria, ove si consideri che, in conseguenza, l’attività di gestione si e svolta
al di fuori di ogni specifica disciplina che consentisse di precisarne i limiti, i caratteri e le
regole essenziali, e ove si tenga infine presente che l’investimento a sua volta è stato effet-
tuato in prodotti finanziari anchessi confezionati al di fuori di ogni normativa, si compren-
de agevolmente come e perché proprio in questo settore dell’attività fiduciaria si siano ve-
rificate le più gravi e vistose irregolarità» (P. F - L (nt. 51), pag. 311).
59 L’art. 12 della l. n. 77/1983 modificò il testo dell’art. 18 della l. n. 216/1974, ed inserì in
essa gli articoli 18-bis (contenente la nozione di valore mobiliare ai fini dell’applicazione della
disciplina dell’art. 18), 18- ter (contenete la nozione di sollecitazione del pubblico risparmio,
sempre ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 18) e 18-quater. La l. n. 77/1983 conte-
neva una norma, l’art. 13, avente direttamente ad oggetto le società fiduciarie, ma solo al fine
di estendere i poteri attribuiti alla Consob dall’art. 3 della l. n. 216/1974 alle società fiduciarie
e agli enti di gestione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto»
Capitolo primo – Dalle società f iduciarie e di revisione alle società fiduciarie - s.i.m. 33
gestione collettiva del risparmio, riservata a speciali società per azioni,
che si aggiungeva a quella svolta dagli enti di gestione duciaria.
La dottrina colse le dierenze principali fra i due tipi di gestione col-
lettiva da un lato nella previsione, da parte dell’art. 3, comma 2, della l.
n.77/1983, della separazione del fondo gestito sia dal patrimonio della
società digestione sia dagli altri fondi da essa amministrati, separazione
alla quale non faceva, invece, alcun cenno l’art 6 del R.d.l. 1598/1933
(poi art. 45 del T.U. sulle assicurazioni private)60 ; e dall’altro nel carat-
tere aperto della gestione prevista dalla l. n. 77/1983, in contrapposizio-
ne al carattere chiuso che probabilmente contraddistingueva le gestio-
ni operate dagli enti di gestione duciaria61. Il legislatore non ritenne,
tuttavia, di far convivere nel nostro ordinamento i due diversi tipi di
gestione in monte e mediante l’art. 1 del d.1. 16 febbraio 1987, n. 27 (in-
titolato «Misure urgenti in materia di enti di gestione duciaria») sancì
l’abrogazione dell’art. 45 del T.U. sulle assicurazioni private, e quindi la
soppressione degli enti di gestione duciaria esistenti, in ciò agevolato,
probabilmente, anche dal loro numero esiguo62.
Ma la l. n. 77/1983 non mancò di incidere anche sull’attività di am-
ministrazione delle società duciarie. Innanzi tutto, la riserva da essa
operata in favore delle società di gestione dei fondi comuni comportò
- anche per l’interpretazione che ne fu data da parte della Consob e del
Ministero dell’industria - la estromissione delle società duciarie dalle
gestioni collettive, che in fatto alcune esse avevano sino ad allora eser-
citato63.
In secondo luogo, la nuova disciplina della sollecitazione del pubbli-
co risparmio, predisposta dall’art. 12 consentì alla Consob di sottopor-
re - attraverso la emanazione di proprie comunicazioni indirizzate alle
società duciarie64 - ad un primo controllo ed a una prima regolamen-
tazione il servizio di gestione personalizzata da esse oerto ai rispar-
miatori65.
60 Cfr. A. L, (nt. 28), pag. 154.
61 V., su quest’ultimo aspetto, G. V (nt. 45), pag. 88.
62 All’epoca della emanazione del d.l. n. 27/1987 gli enti di gestione fiduciaria autorizza-
ti erano solo tre (cfr. G. V) (nt. 51), pag. 673).
63 V. supra nt. 50. Cfr. sul punto A. B, «voce» Società fiduciaria, I) Diritto com-
merciale, in Enc. giur., XXIX, Roma, 1993, pag. 2; nonché F. G, Contratto d’investi-
mento e rapporto di gestione (riflessioni sulla proprietà delegata), in Riv. crit. dir. priv., 1988,
pag. 701.
64 Il riferimento è, in particolare, alle comunicazioni 48/11815 del 10 settembre
1984,86/08953 del 10 giugno 1986 e 87/04733 del 26 marzo 1987.
65 Parallelamente, la Banca d’Italia intervenne per fornire una prima disciplina del servi-
zio di gestione personalizzata offerto dalle banche (si veda, in particolare, la circolare n.
15523 del 14 agosto 1985).

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