Art
1.
La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
Art
2.
La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed e' formata:
dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;
dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.
La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.
I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
La commissione si pronuncia sulla idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.
Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
Art
3.
Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386