LEGGE 22 maggio 1973, n. 269 - Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento

Coming into Force26 Giugno 1973
End of Effective Date12 Febbraio 2004
Published date11 Giugno 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/06/11/073U0269/CONSOLIDATED/20040129
Enactment Date22 Maggio 1973
Official Gazette PublicationGU n.148 del 11-06-1973
CAPO I ATTIVITA' SEMENTIERA E RILASCIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

Art 2.

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed e' formata:

  1. dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

  2. dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

  3. dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

  4. dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;

  5. da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

Art 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

CAPO II OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA E VIVAISTICA
Art 4.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

Art 5.

I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le altre modalita' di tenuta del registro stesso.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

Art 6.

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

  1. il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta', ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

  2. l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

  3. la provenienza o la regione di provenienza;

  4. l'anno di maturazione per i semi;

  5. la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

Art 6.

((Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

  1. la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed il clone;

  2. la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;

  3. la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;

  4. i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;

  5. l'origine autoctona e non autoctona;

  6. l'anno di maturazione dei semi;

  7. la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi)).

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

CAPO III CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE
Art 7.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

  1. per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

  2. per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a doni;

    2) materiali forestali di propagazione:

  3. le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai oli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

  4. piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

  5. parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Art 7.

((Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

  1. per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

  2. per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;

  3. per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

    2) materiali forestali di propagazione:

  4. le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;

  5. le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

  6. le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;

    3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;

    4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita'...

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