DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 903 - Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi

Coming into Force29 Ottobre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/10/14/067U0903/ORIGINAL
Published date14 Ottobre 1967
Enactment Date09 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.257 del 14-10-1967
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' la legge 10 novembre 1964, n. 1225;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio, dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di esprimere parere sulle proposte relative alla fornitura di effetti di vestiario, letterecci e di materiale vario da destinare all'assistenza in natura con distribuzione gratuita a favore degli assistibili bisognosi, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' della legge 10 novembre 1964, n. 1225.

La Commissione consultiva per gli acquisti e' composta del direttore della divisione "Assistenza in natura" della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario della Direzione generale medesima; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designati dal Ministero del tesoro; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario addetto alla Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario.

I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondente.

Art 2.

Alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica e' istituito il magazzino centrale per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali di cui all'art. 1.

Agli stessi fini possono essere istituiti, ove occorra, mediante decreto ministeriale, magazzini periferici.

La gestione dei magazzini, previsti...

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