LEGGE 10 novembre 1964, n. 1225 - Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani

Coming into Force16 Dicembre 1964
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date10 Novembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/12/01/064U1225/CONSOLIDATED/20101215
Published date01 Dicembre 1964
Official Gazette PublicationGU n.297 del 01-12-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.

E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Il ricovero di cui al precedente comma avverra' previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera onnicomprensiva di lire 500 pro capite.

Art 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della...

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