Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonche' a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita' ed a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Visto il parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Consigliere e consiglieri di parita'
A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente.
Le consigliere ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Art
2.
Procedura di nomina e durata del mandato
Le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita'.
Le consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
Il relativo decreto di nomina, contenente il curriculum della persona nominata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di mancata designazione dei consiglieri di parita' regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parita' di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parita'. Si applica quanto previsto dal comma 3.
Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parita' ai sensi della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalita' previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 dicembre 2000.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Art
4.
Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' Relazione al Parlamento
Al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, e' istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parita', coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita'.
La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su...