La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Finalita).
La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.