LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 - Disciplina dell'apicoltura

Coming into Force01 Gennaio 2005
Enactment Date24 Dicembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/31/004G0346/CONSOLIDATED/20201013
Published date31 Dicembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-2004
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Finalita).

  1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Finalita).

  1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge.

Art 2.

ART. 2. (Definizioni).

  1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

  2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

  3. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. arnia: il contenitore per api;

    2. alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

    3. apiario: un insieme unitario di alveari;

    4. postazione: il sito di un apiario;

    5. nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

  4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.

Art 3.

ART. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico).

  1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

  2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

  3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.

Art 4.

ART. 4. (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

  1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

Art 4.

ART. 4. (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

  1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni.

Art 5.

ART. 5. (Documento programmatico per il settore apistico).

  1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni...

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