LEGGE 28 agosto 1989, n. 302 - Disciplina del credito peschereccio di esercizio

Coming into Force16 Settembre 1989
Enactment Date28 Agosto 1989
Published date01 Settembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/09/01/089G0380/CONSOLIDATED/20120626
Official Gazette PublicationGU n.204 del 01-09-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttivita' delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitivita' sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.
  1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

  1. le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

  2. le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

  3. le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.
  1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

    1. per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;

    2. per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

    3. per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre;

    4. per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;

    5. per la gestione delle societa' di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della societa' mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorita' estere;

    6. per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;

    7. per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.

  2. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 3.
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .

  2. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 4.
  1. E' istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

  2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

    1. dello scopo dell'operazione;

    2. della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);

    3. della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e g);

    4. del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

  3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

  4. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente:

    "9) credito peschereccio di esercizio;".

  6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".

Art 4.
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .

  5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente:

    "9) credito peschereccio di esercizio;".

  6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".

Art 5.
  1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi.

  2. L'apertura di credito in conto corrente nonche' le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia.

  3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente.

  4. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 6.
  1. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di pesca marittima, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1".

  2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' abrogato.

  3. La lettera e) del terzo comma ed il settimo comma dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

Art 6.
  1. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati...

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