Il diritto processuale penale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine17-24

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@1 Il diritto penale e il diritto processuale penale

Il diritto penale sostanziale stabilisce quali fatti debbano essere puniti come reati nonché le sanzioni per coloro che li commettono. Gran parte delle norme penali sono contenute nel codice penale del 1930.

Il diritto processuale penale fissa, invece, le regole del procedimento diretto ad accertare la violazione delle norme penali, il soggetto colpevole e la sanzione da applicare al caso concreto.

Più specificatamente il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto (Tonini).

Si tende a individuare nel diritto processuale penale i seguenti caratteri peculiari:

-strumentalità. La dottrina prevalente tende ad evidenziare il carattere di strumentalità del diritto processuale rispetto al diritto sostanziale. Nel diritto penale questa strumentalità è ancora più accentuata dal momento che la norma penale non può trovare applicazione se non attraverso il processo penale (nulla poena sine judicio). Il processo penale è dunque diretto all’applicazione della norma penale sostanziale.

Un’altra dottrina (Conso, Dalia) attribuisce, invece, un’autonomia formale al processo penale, affermando che oggetto del processo penale non è l’attuazione del diritto sostanziale bensì della giurisdizione penale, attribuendo così al diritto processale una funzione pubblicistica autonoma;

-formalità. In passato la formalità del processo penale era fortemente radicata, ma nonostante la semplificazione delle forme che ispira il nuovo processo penale, ancora oggi nel procedimento penale è accentuato il rigore delle forme degli atti processuali soprattutto quando sono in gioco diritti e libertà fondamentali. Il rispetto di tali formalità è garantito da una serie di sanzioni quali la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità e la decadenza (Cap. 9, par 6);

-giurisdizionalità. Per giurisdizionalità si intende la potestà decisionale affidata ad un giudice. Nel processo penale il giudice è la figura centrale: a

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lui spetta di fatto giudicare il comportamento di un proprio simile. A tal fine gli sono attribuiti una serie di poteri che sono più o meno accentuati a seconda che il processo penale si ispiri ad un modello accusatorio o inquisitorio (vedi infra). In ogni caso se anche il suo ruolo riveste un’importanza limitata nella fase delle indagini, è nella fase dibattimentale, ossia nel processo vero e proprio, che il giudice diventa soggetto centrale, super partes e terzo rispetto all’accusa (di cui pure è titolare un altro magistrato) e alla difesa.

@2 I sistemi processuali

Il modo in cui uno Stato amministra la giustizia penale è fortemente legato al livello di civiltà raggiunto dal suo popolo (così affermava già nel XVIII il giurista napoletano Mario Pagano).

Il sistema processuale adottato è da sempre condizionato dall’esigenza di dover contemperare interessi contrapposti: da una parte l’interesse pubblicistico alla repressione dei reati, dall’altro l’interesse del privato a non veder limitata la propria libertà personale.

Tradizionalmente si distinguono tre diversi tipi di sistema processuale:

-il sistema accusatorio, tipico di ordinamenti sia antichi (come quello greco o romano) che moderni (come quello statunitense), si caratterizza per la parità di posizione tra accusa e difesa davanti al giudice il quale si trova in una posizione super partes. Lo schema del processo può identificarsi con un triangolo ideale che vede al vertice il giudice e alla base accusa e difesa, in posizione contrapposta, con pari facoltà e diritti.

Il sistema accusatorio, che è il modello di processo proprio dei regimi politici più garantisti, si basa sul principio dialettico, per il quale la verità si può accertare meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti (Tonini). La separazione delle funzioni processuali si attua, in particolare, con il principio del contraddittorio che è tipico di questo tipo di processo.

Nel sistema accusatorio è l’accusa che promuove l’azione penale (iniziativa di parte) e che deve provare la colpevolezza dell’imputato; questo a sua volta deve difendersi mediante la contestazione delle prove della sua innocenza e mediante la produzione di prove a discarico; il giudice, imparziale, partecipa al processo che è essenzialmente pubblico, controllando che questo si svolga nel rispetto della legge.

L’imputato si presume innocente fino alla sua condanna e la custodia cautelare sussiste soltanto come misura eccezionale.

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La caratteristica propria del sistema accusatorio è la centralità del dibattimento (l’udienza pubblica in cui, nel contraddittorio delle parti, si acquisiscono le prove) e l’assenza di prove precostituite al di fuori del dibattimento: le prove vanno, infatti, assunte oralmente dinanzi al giudice;

-il sistema inquisitorio, proprio delle forme autoritarie di Stato, si caratterizza per la predominanza del ruolo del giudice che svolge oltre a funzioni di giudizio anche l’ufficio dell’accusa e, dunque, funzioni di ricerca della prova (cd. giudice inquisitore). Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità per il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente (Tonini).

L’azione penale è esercitata d’ufficio dal giudice e per la ricerca delle prove il giudice ha pieni poteri coercitivi.

Le prove sono precostituite durante la fase predibattimentale con la conseguenza che prevale la prova scritta e segreta su quella orale e pubblica. Prevalendo l’esigenza di tutela sociale, l’imputato è sottoposto ad un’...

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