LEGGE 8 novembre 1984, n. 750 - Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea

Coming into Force10 Novembre 1984
Enactment Date08 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/11/10/084U0750/CONSOLIDATED/20031014
Published date10 Novembre 1984
Official Gazette PublicationGU n.310 del 10-11-1984
Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.

L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.

In conformita' delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art 2.

Per l'esercizio dell'attivita' di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata;

  2. certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art 2.

Per l'esercizio dell'attivita' di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; quando il titolo e' stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o e' stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorita' competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che e' stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;

  2. certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art 3.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarita' della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo, il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticita' degli stessi nonche' dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso.

La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.

Art 3 bis.

Art. 3-bis.

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art 3 ter.

Art. 3-ter.

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.

Art 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto...

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