LEGGE 13 giugno 1985, n. 296 - Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea

Coming into Force23 Giugno 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/06/22/085U0296/CONSOLIDATED/20031014
Published date22 Giugno 1985
Enactment Date13 Giugno 1985
Official Gazette PublicationGU n.146 del 22-06-1985
Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie.

Art 2.

Per l'esercizio dell'attivita' di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata;

  2. un certificato rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:

    1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;

    2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

    3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale;

    4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

  3. un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita', rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

    La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art 3.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha tatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

Art 3 bis.

Art. 3-bis

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art 3 ter.

Art. 3-ter

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.

Art 3 quater.

Art. 3-quater ((1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

  1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

  2. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

  3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT