LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905 - Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea

Coming into Force03 Gennaio 1981
Published date02 Gennaio 1981
Enactment Date18 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/01/02/080U0905/CONSOLIDATED/20031014
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1981
Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art 2.

Per l'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;

  2. certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita' rilasciato dalla competente autorita' dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art 3.

Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Art 3.

Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Art 3.

Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per...

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