DECRETO 1 giugno 1998 - Integrazione al decreto dirigenziale 6 marzo 1998 di annullamento del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento

IL DIRIGENTE

capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.

930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, di attuazione della predetta legge; Visto il proprio decreto 6 marzo 1998 con il quale sono stati annullati il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e il decreto dirigenziale 1 ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti la tipologia novello di detto vino, prodotto nella vendemmia 1996; Visto in particolare l'art. 4, secondo comma, del citato decreto 6 marzo 1998 che disciplina la commercializzazione, fino ad esaurimento, delle eventuali rimanenze di prodotto confezionato, appartenente ai quantitativi dei quali e' stata data comunicazione entro il 1 giugno 1998 alla Camera di commercio I.A.A. di Trento, in osservanza del disposto del predetto art. 4, primo comma, a condizione che le stesse, entro quindici giorni dal termine sopra stabilito, siano denunciate alla predetta Camera di commercio I.A.A.

e che sui recipienti sia apposta, a cura del detentore del prodotto, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento"; Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere la rimozione dell'obbligo dell'apposizione di detta stampigliatura per ragioni di ordine pratico, considerate le diverse situazioni nelle quali vengono a trovarsi i soggetti interessati a detta disposizione, e di natura commerciale, considerata la qualificazione negativa che il consumatore e' solito associare a tale scritta; Considerato che l'obbligo della sopra indicata stampigliatura ha per fine la tutela del consumatore mediante l'informazione che il prodotto in commercio, designato e presentato quale vino ad indicazione...

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