CIRCOLARE 22 febbraio 2002, n. 27 - Criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 490/1999

Ai soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio Ai soprintendenti per i bei architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico Al soprintendente per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico

Al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa in oggetto, si ritiene utile indicare i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi.

1) Testo normativo. Articoli del decreto legislativo n. 490/1999 che interessano l'erogazione di contributi.

Art. 43.

Contributo in conto interessi Come e' noto l'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 prevede la possibilita' di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 490/1999 per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo.

Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

Art. 35.

Autorizzazione e approvazione del restauro Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999 e' autorizzato o approvato a norma degli art. 21 e 23.

Il soprintendente approva il progetto e si pronuncia a richiesta dell'interessato sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali.

Art. 45.

Apertura al pubblico degli immobili restaurati Gli immobili di proprieta' privata per i quali sono stati concessi contributi in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in esso esistenti.

A tale proposito si richiama la ministeriale G.P. 5795 del 6 febbraio 2001.

Art. 57.

Altri casi di alienazione I soggetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999 (enti locali, istituti...

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