DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002 - Direttive per la societa' Patrimonio dello Stato S.p.a(Deliberazione n124/2002)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che all'art. 7, comma 1, istituisce, per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici la Societa' Patrimonio dello Stato S.p.a.; Visto il successivo comma 4 del citato art. 7 il quale stabilisce che la Societa' Patrimonio dello Stato S.p.a. opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa definizione da parte di questo Comitato delle relative direttive di massima; Considerato che l'assemblea della Societa', nella seduta del 31 ottobre 2002, ha approvato lo statuto della predetta societa' e ne ha nominato gli organi sociali; Ritenuto opportuno definire le direttive di massima di cui al sopracitato art. 7, comma 4, prima che la societa' consegua la propria piena operativita'; Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze; E m a n a la seguente direttiva

La Societa' Patrimonio dello Stato S.p.a. (di seguito denominata "la Societa'") persegue l'obiettivo di valorizzare, gestire con efficienza ed alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalita' proprie dei beni pubblici e dell'intero sistema di tutele esistente su di essi.

In relazione al perseguimento dei propri obiettivi, possono essere trasferiti alla Societa', secondo le modalita' previste dalla legge, crediti, concessioni, beni immateriali, beni immobili e mobili nonche' ogni altra componente dell'attivo dello Stato ivi incluse quote di partecipazioni dello Stato in societa', solo se esse hanno ad oggetto sociale lo svolgimento di attivita' nel settore immobiliare.

L'eventuale trasferimento alla Societa' di beni pubblici di particolare valore storico, artistico, culturale ed ambientale non modifica in alcun modo i vincoli gravanti sugli stessi. La Societa' puo', quindi, alienare tali beni nei soli casi in cui la normativa vigente lo consente ed alle condizioni previste dalla predetta normativa; in ogni caso occorre l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Societa' osserva tutte le forme di tutela che la legislazione vigente prevede...

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