Direttive per gli interventi nel settore aeronautico. (Deliberazione n. 155/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico; Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1996, che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n.

808/1985; Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare nella parte che dispone interventi "per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea" nonche' "per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, relativo all'"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"; Considerate le indicazioni del Piano di settore in merito alle linee di sviluppo strategico del settore aeronautico ed alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili; Vista la nota del 5 agosto 1998, prot. n. 766475-15/0-3 con la quale il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso una proposta, positivamente valutata in data 4 agosto 1998 dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti da questo Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica; Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999, con particolare riguardo agli indirizzi diretti a

  1. individuare, consolidare e promuovere le aree tecnologiche dove l'industria nazionale puo' vantare livelli di eccellenza di comparabilita' internazionale; b) continuare il processo di piena partecipazione all'integrazione dell'industria aeronautica europea; c) sviluppare, potenziare ed integrare le capacita' del comparto degli equipaggiatori aeronautici; Preso atto della posizione comune dei Ministri di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia per un'industria integrata europea dell'aerospazio e dei connessi settori della difesa, concordata a Parigi il 9 luglio 1998; Visto l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti tra l'altro definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome"; Preso atto delle linee di indirizzo delle politiche per l'innovazione particolarmente riferite alle piccole e medie imprese esplicitate, per il triennio 1999-2001, dal documento di programmazione economica e finanziaria in materia di "Innovazione e alta tecnologia"; Considerata altresi' l'opportunita' di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonche' di determinare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validita' economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni; Rilevato che la finalita' e le procedure stabilite per la legge n.

    808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni procedurali, per la stessa fase di programma, con altri sistemi incentivanti; Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di Unione europea; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera

    Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive

    1. Condizioni di ammissibilita'.

    1.1. Le agevolazioni previste dalla legge n. 808/1985, sono concedibili alle imprese italiane

    I) operanti a livello di sistema o di sottosistema principale, nel quadro di programmi aeronautici in collaborazione internazionale; II) operanti nella componentistica - meccanica od avio elettronica - in qualita' di sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella, gia' ammessa ad intervento ex lege n. 808/1985, di soggetto di cui al precedente punto I); per lo svolgimento delle seguenti attivita'

  2. elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e...

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