DIRETTIVA 15 giugno 2017 - Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita'. (Direttiva n. 293). (17A05280)

A tutti gli enti proprietari e gestori di strade e autostrade;

A tutte le regioni;

Ai commissariati del Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla presidenza della Giunta regionale della Regione Valle d'Aosta;

A tutte le associazioni di vettori e committenti;

e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno;

A tutti gli organi di Polizia stradale. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Premesso che a seguito delle modifiche operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2013 sulle norme regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita', la Direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, gli affari generali e il personale di questo Dicastero ha emanato le direttive prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;

Considerato che a tutt'oggi continuano a persistere difformita' applicative da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 16, comma 1, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;

Considerato altresi' che non sempre nelle istruttorie tese al rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli e trasporti eccezionali risultano verifiche circa la compatibilita' degli schemi di carico previsti per lo specifico trasporto con le caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario autorizzato, e che non sempre gli enti proprietari o concessionari di strade dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;

Ritenuto opportuno, anche alla luce del recente crollo del cavalcavia della SP 49 sulla SS 36 nella Provincia di Lecco, richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati su quanto disposto dall'art. 10, comma 10, del Nuovo Codice della strada, secondo il quale «l'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale»;

Ritenuto altresi' utile rammentare i principali adempimenti previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli operatori del settore riferimenti procedurali certi che possano contribuire a superare la diffusa situazione di difficolta' nel rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento di Lecco e lamentata da piu' parti;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 25 maggio 2017;

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

E m a n a la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita'. 1) Catasto delle strade. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del Nuovo Codice della strada (nel seguito Codice), qualora non lo abbiano gia' fatto, devono istituire e pubblicare il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della stessa, ivi comprese le caratteristiche di percorribilita' da parte dei mezzi d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento alle eventuali opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli 20 e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (nel seguito regolamento). Nei casi in cui lungo la rete stradale dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprieta' delle strutture non coincide con la proprieta' della sovrastruttura stradale, il medesimo ente dovra' richiedere ai...

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