REGOLAMENTO 11 giugno 2009 - Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all''articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 â€'' codice delle assicurazioni private. (09A07470)


TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 41, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. «contratto index linked»: il contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;

    2. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

    3. «imprese» o «imprese di assicurazione»: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato Terzo;

    4. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    5. «mercato regolamentato»: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

    6. «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione;

    7. «rischio di performance»: uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: e' il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;

    8. «rischio di base»: uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione dell'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: e' il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l'andamento del valore dell'indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;

    9. «rischio di controparte»: uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, connesso alla qualita' dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: e' il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.


    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

  4. Il presente Regolamento non si applica ai contratti con prestazioni indicizzate al costo della vita stipulati in base a tariffe approvate in epoca anteriore dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

  5. Le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro ed ammesse ad operare sul territorio della Repubblica italiana sono tenute ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo VI.


    TITOLO II
    INDICI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INDICIZZAZIONE

    Art. 4.

    Indici azionari ammissibili

  6. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;

    2. sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunita' finanziaria e replicabili;

    3. sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosita' e composizione relativa, delle azioni sottostanti;

    4. sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le azioni su cui sono costruiti;

    5. sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili...

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