CIRCOLARE 30 Settembre 2005, n. 6112 - Indicazioni per la commercializzazione delle unita' da diporto, relativi motori ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 30 Settembre 2005 , n. 6112 Indicazioni per la commercializzazione delle unita' da diporto, relativi motori

ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE

e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e

legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Con decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente l'approvazione del codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, sono state dettate disposizioni integrative al decreto legislativo 14 agosto 1996, n, 436 che recepisce la direttiva 94/25/CE.

In particolare con l'art. 7 sono state individuate le condizioni per l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ivi compresi i motori entrobordo e fuoribordo a quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquefatto derivati da motori aventi le specifiche CE.

Con il successivo art. 13 (disposizioni transitorie) e' stata individuata la data del 31 dicembre 2005 quale ultimo termine per la messa in commercio o in servizio per i medesimi prodotti, di cui all'art. 4, nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi.

E' stata inoltre individuata la data del 31 dicembre 2006 quale ultimo termine per la commercializzazione e la messa in servizio per i motori a scoppio a due tempi conformi alla precedente normativa.

Rilevata la necessita' di consentire, per i prodotti di cui alla presente circolare, giacenti nei magazzini dei fabbricanti e/o dei distributori alla data del 31 dicembre 2005, la loro regolare immissione in commercio ed in servizio anche successivamente a tale data, ed anche al fine di evitare interpretazioni contrarie allo spirito della citata direttiva, si ritiene ora opportuno fornire le seguenti disposizioni applicative che tengono conto di precedenti pareri espressi dalla Commissione europea nella ´Guida per l'implementazione delle direttive basate sul nuovo approccioª, in particolare per quanto concerne l'art. 3.2. (b) della direttiva 2003/44/CE

1) le unita' da diporto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 purche' immesse sul mercato entro il 31 dicembre 2005 potranno essere messe in servizio oltre tale data anche in assenza della dichiarazione di conformita' prevista dalla direttiva...

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