DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 21 - Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione

Coming into Force01 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/01/31/079U0021/CONSOLIDATED/19790401
Published date31 Gennaio 1979
Enactment Date30 Gennaio 1979
Official Gazette PublicationGU n.30 del 31-01-1979
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1976 al 29 luglio 1978, in considerazione di urgenti ragioni di ordine sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; Decreta:

Art 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1976 al 29 luglio 1978 non puo' avvenire prima del 1 maggio 1979.

La data di esecuzione e' fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 gennaio al 31 dicembre 1976 entro il 31 ottobre 1979;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 30 giugno 1980.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art 1.

((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non puo' avvenire prima del 1 gennaio 1980.

La data di esecuzione e' fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.))

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso.

Art 1 bis.

Art. 1 - bis

((L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' modificato come segue:

dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ", ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo";

dopo il primo periodo aggiungere: "Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio";

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: "nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma".))

Art 2.

La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonche' per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1976 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del decreto-legge 24 giugno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT