Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' ulteriormente differito al 31 luglio 1996.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996".