Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli itali...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini) convertito in legge, con modificazioni, dell'art.

1, legge 31 dicembre 2001, n. 463

´Art. 1 (Comitato degli italiani all'estero). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n.

172. Tali elezioni avranno luogo il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.ª.

Art. 1-bis.

(( 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.

104.

2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono...

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