LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia

Coming into Force21 Gennaio 1996
Published date20 Gennaio 1996
Enactment Date05 Gennaio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/01/20/096G0014/CONSOLIDATED/19980424
Official Gazette PublicationGU n.16 del 20-01-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norma per l'informazione del consumatore

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.

Art 2.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge e' rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

  2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art 3.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

  1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995.

  2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e' prorogata al 31 dicembre 1996.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.

Art 4.

Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti

  1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attivita', previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT