DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 - Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

Coming into Force13 Gennaio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/01/13/003G0002/CONSOLIDATED/20061227
Published date13 Gennaio 2003
Enactment Date13 Gennaio 2003
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, e' attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro...

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