DECRETO 11 dicembre 2009 - Differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione. (09A15188)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, concernente il Regolamento recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale;

Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, ai sensi del quale:

le compensazioni fra le imprese per i risarcimenti effettuati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto avvengono sulla base di costi medi;

tali costi medi possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche', limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre;

le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione che disciplina anche la stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati;

i predetti criteri di differenziazione possono essere applicati alternativamente o congiuntamente;

Visto l'art. 13, comma 2-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, secondo cui le predette differenziazioni delle compensazioni da applicare sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4 del medesimo art. 13, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita';

Tenuto conto dei dati attualmente disponibili relativamente all'andamento effettivo dei costi di risarcimento e dell'esperienza fino ad ora maturata sul sistema del risarcimento diretto, nonche' dell'esigenza, in conformita' a quanto...

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