Difettoso sistema frenante di autovettura e incidente. Responsabilità del fornitore

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine646-648

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@1. Nozione.

La sentenza in epigrafe afferisce principalmente ad un autoveicolo difettoso nel sistema dei freni ed alla responsabilità per i danni cagionati, imputabile al produttore od al fornitore (art. 1 D.P.R: 24 maggio 1988 n. 224 e art. 2 sub d, 1, D.L.vo n. 115/1995).

Già nel 1991, osservava il MANUNTA come si tratti di una responsabilità che prescinde da qualsiasi elemento di dolo o di colpa. Il produttore, in quanto tale, affronta un rischio di impresa per le anomalie, che si possano verificare nel corso della produzione, assumendone la responsabilità, così detta oggettiva, in quanto esula da ogni indagine afferente alla ricerca del dolo o della colpa del produttore 1.

La responsabilità oggettiva si delinea e si imputa, secondo un'antica tesi, al soggetto, che, per la propria attività, provochi danno (Venezian). Da altri si sostiene, più semplicemente, che risponde del danno chi lo ha determinato (Comporti). Per l'ALPA, responsabilità oggettiva non significa responsabilità «assoluta» o «garanzia», ma il suo ambito è circoscritto dalle nozioni di prodotto e di difetto, nonché dall'onere probatorio (di questi), accollato a chi subisce il danno 2. E si argomenta dall'art. 8 del D.P.R. n. 224/88 che tra le prove del danno manchi proprio la dimostrazione della colpa del produttore, quale conferma della natura oggettiva della responsabilità di esso 3.

Il principio di responsabilità oggettiva è stato rinvenuto dal legislatore comunitario quale strumento con il quale dare concretezza all'obiettivo della tutela del consumatore. Un criterio di imputazione della responsabilità senza dare peso alla colpa è stato considerato funzionale ad un più efficace perseguimento dei fini risarcitori e di prevenzione, con il porre a carico delle imprese produttrici i rischi derivanti dalla loro attività.

Spiega un autore come la responsabilità oggettiva richieda la presenza di un difetto, che diventa in tal modo un pre-requisito della responsabilità, da intendersi come la mancanza della sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere dal produttore. Ma tal responsabilità non presenta il carattere dell'assolutezza, in quanto viene consentita al produttore la possibilità di escludere la sua responsabilità quando riesca a dimostrare nel prodotto ritenuto difettoso il requisito della sicurezza 4.

@2. Norme di legge.

Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 ha stabilito la responsabilità di natura oggettiva a carico del produttore, salvo il caso di difetto da «rischio di sviluppo». E il nuovo regime della responsabilità del produttore non implica l'automatico trasferimento dei costi degli incidenti stradali dal titolare dell'autoveicolo al produttore.

Sancisce l'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 224/1988 che è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, in esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria o qualsiasi altra forma di distribuzione e chiunque si presenti come importante nella Comunità europea, ponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Recita l'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 224/1988 che le norme del decreto stesso non escludono, né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi. Si tratta diPage 647 una norma che, secondo la dottrina, disciplina i danni causati da prodotti posti in circolazione prima della scoperta della pericolosità, per i quali non opererebbe la responsabilità oggettiva ex art. 6, lett. e) del D.P.R. menzionato. Consegue che, nell'evenienza, sono applicabili gli artt. 2043 o 2050 c.c., se, dopo scoperta la pericolosità, il produttore abbia fatto il possibile per eliminare o ridurre il rischio. A tal fine si rivolgono adeguate informazioni al pubblico, come, pure, offerte di richiamo per la revisione del prodotto. Inoltre, possono prodursi offerte di ritiro del bene dal mercato, se la difettosità non fosse rimediabile con i mezzi tecnico scientifici, né attraverso le informazioni 5. E la fattispecie che ci occupa consta della lettera di richiamo a far ispezionare i tubi freno anteriori del veicolo, essendo risultato che essi avrebbero potuto manifestare delle perdite.

Sotto la rubrica «Legittimazione ad agire», sancisce...

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