La difesa legittima

AutoreMaria Grazia Maglio/Fernando Giannelli
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L'art. 373 del codice per il Regno delle due Sicilie del 1819 recitava: «Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altrui».

L'art. 374 dello stesso codice disponeva: «Sono compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1) se l'omicidio, le ferite, le percosse son commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata o la rottura de' recinti dei muri, o delle porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze;

2) se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza».

L'art. 559 del codice sardo-piemontese, reso esecutivo nel 1861 per le province napoletane, disponeva: «Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse siano comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso o d'altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato».

E l'art. 560: «Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1) se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

2) se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone».

È da osservare, per uno sguardo alla storia antica, che le disposizioni surrichiamate ricordano la disciplina veteroateniese in tema di punizione del furto aggravato (MANZINI).

A' sensi del canone 1323, n. 5, del codex juris canonici (non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto) «agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione» (moderamen inculpatae tutelae).

L'art. 49, primo comma, n. 2, del codice Zanardelli di sponeva: (non è punibile colui che ha commesso il fatto) «per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta».

L'art. 33 del codice penale svizzero dispone: «Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri».

Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento; se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena

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L'art. 13 del codice penale russo del 1961 recitava: «non è reato quell'azione che, sebbene rivesta i caratteri d'un fatto previsto dalla parte speciale del presente codice, risulti compiuta in stato di legittima difesa. E cioè risulti compiuta per difendere gli interessi dello Stato sovietico, della collettività sociale, della persona ovvero i propri diritti o quelli altrui da un attentato socialmente pericoloso che rechi danno alla persona che si difende, purché non si eccedano i limiti della legittima difesa».

Si considera eccesso dai limiti della legittima difesa la manifesta sproporzione tra la difesa ed il carattere e la pericolosità dell'attentato

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L'art. 52 c.p. recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa».

L'art. 42 c.p.m.p. dispone: «Per i reati militari, in luogo dell'art. 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti: "Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

"Non è punibile il militare che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

1) di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero dal saccheggio;

2) di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione o le loro appartenenze sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi"».

Il paragrafo 3 del codice penale austriaco, nel disciplinare la Notwehr, menziona i beni a fronte della cui offesa è invocabile la difesa legittima (Leben, Gesundheit, Koerperliche Unversertheit, Freiheit oder Vermoegen) (vita, salute, integrità personale, libertà o patrimonio).

A questo punto, possiamo «accorpare» le disposizioni dei codici preunitari con quelle del codice penale militare di pace per quanto concerne la possibilità di invocare la scriminante della difesa legittima quando siano aggrediti diritti della persona (anche se la «persona» riguardata ex art. 42 c.p.m.p. è sempre vista nell'ambito della disciplina militare) od il patrimonio, qualora, pur sempre, sorga pericolo per la persona; il canone 1323, n. 5, del codice di diritto canonico, gli artt. 49, primo comma, n. 2, del codice Zanardelli e 33 del codice penale svizzero, sotto il profilo del riferimento della difesa legittima ad aggressioni alla persona (come prima, propria o di altri), senza che compaia qualsivoglia tutela, nella nostra ottica, del patrimonio.

BERNARDINO ALIMENA faceva rettamente derivare tali conclusioni, nel codice Zanardelli, dal riferimento alla necessità di respingere una violenza attuale e ingiusta «da sè o da altri».

Erano salvi i casi particolari di cui all'art. 376, ove l'aggressione al patrimonio implicava, anche, pericolo per la persona.

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Nelle ipotesi di rapina, estorsione, saccheggio e ricatto era possibile solo la difesa dei beni propri; in quelle di scalata, rottura ed incendio era lecita anche la difesa di beni patrimoniali altrui, non parlandovisi di «proprie cose» (ALIMENA B.).

L'art. 13 del codice penale russo del 1961 ed il paragrafo 3 del codice penale austriaco hanno, di comune, l'ampliamento della portata dell'istituto oltre la tutela della persona, con una precisa elencazione dei beni.

L'art. 52 c.p., in tutto questo, è un «isolato», con il proprio riferimento ad un diritto proprio o altrui, senza alcuna specificazione.

Va, a questo punto, ancora notato che l'art. 49 del codice Zanardelli elevò l'istituto da figura da parte speciale a figura di parte generale; che, a propria volta, l'art. 52 c.p. estese la «sanzione della impedibilità» (GALLO M., FROSALI, GRISPIGNI, GROSSO) di alcuni comportamenti aggressivi ad una gamma indefinita di situazioni da tutelare (GROSSO).

A questo punto, ci corre già l'obbligo di osservare che, a differenza da quanto accade in materia di stato di necessità (art. 54 c.p.), non è richiesto che si agisca in vista di un pericolo per la persona.

A tanto si collega il formidabile problema dell'eccesso colposo in difesa legittima.

La figura dell'art. 55 c.p., studiata soprattutto in relazione all'art. 52 c.p., trova il proprio immediato precedente storico nel disposto dell'art. 50 del codice Zanardelli.

Esso, come il nostro art. 55, riguardava tutte le scriminanti prevedute dall'art. 49, mentre, agli artt. 33 del codice penale svizzero, 13 del codice penale russo del 1961, ed al comma secondo del paragrafo 3 del codice penale austriaco, l'eccesso riguarda esclusivamente la difesa legittima.

La figura dell'eccesso ex art. 55 c.p. è incompatibile con la scriminante di cui all'art. 50 c.p., ed è per questo che il codice non richiama questa in quello (CONTENTO); con l'esimente di cui all'art. 59, quarto comma, c.p. (AZZALI); può riguardare anche un delitto già in sè colposo nei casi di eccesso ex artt. 55, 51 c.p., sia nel caso di esercizio di un diritto, sia in quello dell'adempimento di un dovere; idem quanto ai rapporti tra gli artt. 55 e 54 c.p.

Nei casi di cui gli artt. 52, 53 e 55 c.p., considerato l'atteggiarsi della causa sceleris impeditiva (PANNAIN) (finalità difensiva; finalità dell'adempimento di un dovere) non ricorre la suddetta possibilità.

Ora, è a dirsi che l'art. 52 c.p., al contrario dell'art. 54 c.p., non pone limitazioni quanto ai beni che possono essere tutelati attraverso la previsione scriminante. Infatti, l'art. 54 c.p. limita la suddetta tutela ai beni riguardanti la persona, mentre l'art. 52 c.p. pone la scriminante a difesa di un «diritto proprio od altrui».

In base a questa...

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