Difensore pubblico ufficiale? «Il difensore non è mai un p.u. Quando raccoglie la prova»

AutoreLuigi Ravagnan
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Si vuole qui affrontare la problematica relativa alla natura o meno di pubblico ufficiale del difensore mentre documenta l'attività di indagine difensiva. È infatti stato recentemente affermato dalla Corte d'Appello di Torino (sent. 329 del 19 ottobre 2004 nel procedimento contro Schera) che il difensore dell'imputato/indagato rivestirebbe tale qualifica mentre documenta con verbalizzazione le dichiarazioni della persona informata sui fatti che egli stesso abbia sentito nello svolgimento delle indagini difensive di cui agli artt. 391 bis e ss. c.p.p., cosicché il medesimo difensore, ove non verbalizzasse completamente le dichiarazioni a lui stesso rese ovvero qualora omettesse di verbalizzarne alcune, commetterebbe il reato di falso in atto pubblico.

La Corte piemontese giunge a tale conclusione sulla base delle seguenti principali considerazioni.

Innanzitutto, osserva la Corte che gli atti di indagine difensiva, ed in particolare il verbale che raccoglie le dichiarazioni della persona informata dei fatti di cui all'art. 391 bis c.p.p., dal punto di vista della sua valenza probatoria è in tutto uguale ad un verbale di dichiarazioni assunto dal P.M. o dalla P.G. e che, pertanto, ove vi è un dovere di questi ultimi - quali pubblici ufficiali - a redigere un atto ´veroª in ogni sua parte (anche per ciò che riguarda la completezza della verbalizzazione), deve ritenersi sussistente un analogo, anzi, identico dovere in capo al difensore quando verbalizza le dichiarazioni ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.

Ciò per la Corte torinese comporterebbe l'esercizio di una pubblica funzione da parte del difensore che, conseguentemente, lo renderebbe pubblico ufficiale nel mentre verbalizza le suddette dichiarazioni rese in ambito di indagine difensiva.

Ulteriore argomento, utilizzato dalla Corte d'appello di Torino a sostegno della sua tesi in ordine alla natura di pubblico ufficiale che rivestirebbe il difensore mentre verbalizza le dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p., è quello che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il difensore sarebbe un pubblico ufficiale anche quando attesta l'autenticità della firma del cliente nel senso che la stessa sia stata apposta in sua presenza, di tal che ´sarebbe incongruo negare che il difensore rivesta la medesima qualifica a proposito del potere di documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni ex art. 391 ter c.p.p., comportanti ben più rilevanti conseguenze sotto il profilo probatorioª.

Rileva poi la Corte che la norma di cui all'art. 391 ter c.p.p. fa riferimento non soltanto alla sottoscrizione ma all'intera dichiarazione e che, pertanto, è su entrambe che il difensore interviene nella sua (affermata dalla Corte d'appello di Torino) veste di P.U. quando l'autentica.

Da ultimo, la Corte piemontese argomenta per la natura di...

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