LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 16 - Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale 1° agosto 2002, n.

11 (legge provinciale sull'artigianato) 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente:

'1. Sono artigiani:

  1. i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato;

  2. le imprese costituite ed esercitate in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale.' 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. l'alinea e' sostituito dal seguente: 'Agli effetti della normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre:';

  4. nella lettera a) le parole: 'le imprese' sono sostituite dalle seguenti: 'i soggetti'.

    Art. 2

    Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato sono inserite le parole: ', alla cui tenuta e' delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento'.

    2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente:

    '2. I soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), sono tenuti a iscriversi all'albo delle imprese artigiane. L'iscrizione all'albo da parte degli altri soggetti previsti dall'art. 2 e' facoltativa.' 3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sull'artigianato e' inserito il seguente:

    '4-bis. In mancanza di iscrizione all'albo non e' consentito utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna o nel marchio alcun riferimento all'artigianato, ne' denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale.'

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato 1. L'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Struttura dell'albo). - 1. L'albo delle imprese artigiane e' diviso in due sezioni.

    2. Nella prima sezione dell'albo sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato.

    3. Nella seconda sezione dell'albo sono iscritti i soggetti considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale.'

    Art. 4

    Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale sull'artigianato 1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale sull'artigianato e' inserito il seguente:

    'Art. 4-bis (Iscrizione all'albo, cancellazione e variazione). 1. L'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e' disposta mediante la comunicazione unica prevista dall'art. 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

    2. La presentazione della comunicazione unica, corredata dalle autocertificazioni e attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, determina l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all'albo.

    3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione, adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di cancellazione.

    La camera di commercio iscrive d'ufficio all'albo le imprese artigiane che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dal...

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