Corte di cassazione penale sez. I, 9 agosto 2012, n. 32139 (ud. 30 maggio 2012)

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giur
Rivista penale 11/2013
LEGITTIMITÀ
essere ammesso al giudizio abbreviato non condizionato.
La censura contenuta nel motivo di ricorso secondo cui
“un provvedimento di ammissione all’abbreviato non vi è
mai stato” è smentita documentalmente.
La facoltà, riconosciuta dall’art.121 cod. proc. pen. alle
parti ed ai difensori, di presentare memorie “in ogni stato
e grado del procedimento”, deve essere intesa quale legit-
timazione alla presentazione in forma scritta di argomen-
tazioni, osservazioni e conclusioni attinenti alle risultanze
probatorie già ritualmente acquisite al processo, e non
quale mezzo di implementazione del materiale probatorio
al di fuori ed in violazione delle regole dettata dal codice di
rito in tema di acquisizione delle prove. In particolare non
è consentito utilizzare impropriamente il mezzo della “me-
moria” prevista dall’art. 121 cod. proc. pen. per introdurre
nel giudizio di appello svolto nelle forme del rito abbrevia-
to una consulenza tecnica di parte (atto proveniente dal
consulente e non dal difensore), dopo che essa non è stata
ammessa dal Giudice dell’udienza preliminare perché tar-
diva, trattandosi di una surrettizia produzione probatoria
effettuata in violazione della disciplina dettata dall’art. 438
comma 1 cod. proc. pen. che individua il materiale probato-
rio utilizzabile nel giudizio abbreviato “allo stato degli atti”,
ed in violazione delle regole sulla rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale nel giudizio abbreviato di appello.
In riferimento alla telefonata n. 2208 del 23 giugno ore
15.44 diretta a Bevilacqua Carmelo, occorre rilevare che la
Corte di appello ha espressamente preso in considerazio-
ne l’ipotesi che essa sia stata fatta da Scopelliti servendosi
non del telefono proprio ma del telefono cellulare in uso
a Macrì Antonio, ritenendone comunque l’attribuibilità
al ricorrente in ragione del riconoscimento vocale ef-
fettuato dai Carabinieri ed in ragione di due precedenti
conversazioni telefoniche avvenute alle ore 11.40 e 13.20
nelle quali Macrì Antonio, conversando con Bevilacqua
Carmelo, affermava di essere in compagnia di Scopelliti
con il quale si sarebbe posto all’inseguimento di Rizzini
Antonella (“vado io e Scopelliti”). Le argomentazioni
induttive svolte dal giudice di merito rientrano nell’ordi-
nario margine di opinabilità degli apprezzamenti fattuali,
non presentano vizi di illogicità di grado manifesto e sono
insindacabili nel merito.
4. La denuncia di illegittimità dell’ordinanza del Giudice
dell’udienza preliminare di ammissione al rito abbreviato
non condizionato, perché emessa de plano anziché nel
contraddittorio delle parti, è inammissibile per più ragioni
(oltreché infondata). Il ricorrente, in qualità di soggetto
che ha richiesto l’ammissione al giudizio abbreviato sem-
plice, è privo di interesse a norma dell’art. 591 comma 1
lett. a) cod. proc. pen. ad impugnare il provvedimento del
giudice di accoglimento della richiesta. Accedendo alla
prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe verif‌icata
una nullità per violazione del diritto dell’imputato di par-
tecipazione all’udienza, essa sarebbe sanata ai sensi del-
l’art. 183 cod. proc. pen. poiché l’imputato ha accettato gli
effetti dell’atto, partecipando al giudizio abbreviato senza
nulla eccepire ed avvalendosi delle facoltà al cui esercizio
l’atto asserita mente viziato era preordinato.
5. Il motivo di ricorso, intitolato quale violazione della
legge penale (artt. 56, 575, 110 cod. pen.) e processuale
(artt. 530 e 533 cod. proc. pen. ), articola in realtà censure
di merito che propongono una diversa lettura del materiale
probatorio (intercettazioni telefoniche) da cui il giudice
di merito ha desunto la consapevole detenzione da parte
di Scopelliti della chiave dell’appartamento di Rizzini An-
tonella, circostanza valutata quale dato dimostrativo della
partecipazione alla fase preparatoria del piano criminoso
commissionato da Tavelli (pag. 143 sentenza). L’assunto
difensivo secondo cui gli atti processuali possono prestarsi
ad una diversa lettura o interpretazione fattuale, ancorché
plausibile, equivale ad una richiesta al giudice di legitti-
mità di travalicare il proprio ambito cognitivo compiendo
una valutazione diretta della rilevanza degli atti probatori
e sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
i ricorrenti Tavelli Ubaldo, Bevilacqua Antonino, Bevilac-
qua Carmelo, Bevilacqua Francesco, Macrì Antonio e Sco-
pelliti Alessandro devono essere condannati al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 AGOSTO 2012, N. 32139
(UD. 30 MAGGIO 2012)
PRES. CHIEFFI – EST. SIOTTO – P.M. P.M. FLAMINI (CONF.) – RIC. R.C. IN PROC.
BAUMANN ED ALTRI
Giurisdizione penale y Difetto di giurisdizione y
Crimini contro l’umanità commessi dal terzo Reich
fra il 1943 ed il 1945 y Esclusione.
. Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione
alla domanda risarcitoria promossa in sede penale nei
confronti della Repubblica federale di Germania con
riguardo ad attività “iure imperii”, ritenute lesive dei
valori fondamentali della persona o integranti crimini
contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco fra il
1943 ed il 1945. (Principio espresso in applicazione
della sentenza resa dalla Corte internazionale di giu-
stizia dell’Aja del 3 febbraio 2012 che ha confermato
l’immunità riconosciuta dal diritto internazionale agli
Stati sovrani, in contrasto con quanto stabilito da Sez.
un. civ. n. 5044 del 2004). (c.p.m.g., art. 6; c.p.m.g., art.
13; c.p.m.g., art. 185; c.p.p., art. 83)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 giugno 2009 il Tribunale Militare di
Roma ha condannato alla pena dell’ergastolo nove citta-
dini tedeschi (Albers Paul, Baumann Joseph, Bichler Hu-
bert, Kusterer Wilhelm Ernst, Rosler Arndold, Schneider
Adolf, Schneider Max, Trager Heinz-Fritz, Wulf Helmut),
tutti nell’anno 1944 facenti parte – quali uff‌iciali o sottuf-
f‌iciali – del 16° Reparto Ricognitori Corazzati della XVI
Divisione S.S., dichiarati responsabili di concorso in vio-
lenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata
e continuata ai sensi degli artt. 61, nn. 1 e 4, 81 cpv., 110,

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