Corte di cassazione civile sez. II, 14 novembre 2013, n. 25594

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Arch. loc. e cond. 1/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2013, N. 25594
PRES. ODDO – EST. CARRATO – P.M. X (CONF.) – RIC. ZILLI ED ALTRA C. COMUNE
DI ROMA
Possesso y Usucapione y Possesso ad usucapionem y
Trasferimento coattivo del bene a seguito di espro-
priazione y Decreto di espropriazione y Automatica
perdita dell’animus possidendi da parte del prece-
dente proprietario y Esclusione y Conseguenze.
. Ai f‌ini della possibile conf‌igurazione di un possesso
ad usucapionem, il trasferimento coattivo di un bene
non integra necessariamente, di per sè, gli estremi del
constitutum possessorium, poiché - con particolare
riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espro-
priazione per pubblica utilità - il diritto di proprietà
si trasferisce in capo all’ente espropriante contro la
volontà dell’espropriato/possessore, senza che nessun
accordo intervenga fra questi e lo stesso espropriante,
né in relazione alla proprietà, né in relazione al pos-
sesso; ne consegue che il provvedimento ablativo non
determina, ex se, un mutamento dell’animus rem sibi
habendi in animus detinendi in capo al soggetto espro-
priato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente
invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il
compimento in suo favore dell’usucapione qualora alla
dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né
l’immissione in possesso, né l’attuazione del previsto
intervento urbanistico da parte dell’espropriante, ri-
manendo del tutto irrilevante, a tale scopo, l’acquisita
consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto domini-
cale. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1140; c.c., art. 1141; l. 25
giugno 1865, n. 2359, art. 52) (1)
(1) La pronuncia in oggetto si richiama ad un indirizzo giurispruden-
ziale tracciato da Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5293, in questa
Rivista 2000, 579.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 7 marzo 1995 il Comu-
ne di Roma conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Roma, il sig. Zilli Ferruccio, chiedendo che lo stesso venis-
se condannato al rilascio dell’unità immobiliare occupata
senza titolo e ricompresa nell’edif‌icio contraddistinto con
il n. civico 165 di Corso Francia, nonché a corrispondere
risarcimento dei danni subiti da esso attore. Il convenuto
si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea
e deducendo che il decreto prefettizio di espropriazione
per pubblica utilità del 1970 che aveva riguardato l’immo-
bile oggetto della controversia, oltre ad essere illegittimo,
era comunque divenuto ineff‌icace. Chiedeva, pertanto, il
rigetto della domanda principale e la condanna del Comu-
ne di Roma al risarcimento dei danni subiti dallo stesso
personalmente e dai componenti il suo nucleo familiare.
Interveniva volontariamente in giudizio la signora Gian-
greco Francesca facendo proprie le istanze dello Zilli. Con
sentenza del marzo 2001 il Tribunale adito dichiarava il
diritto della Giangreco Francesca alla retrocessione del-
la palazzina composta di sei appartamenti sita in Corso
Francia n. 165 e condannava il Comune di Roma a resti-
tuire alla Giangreco e agli altri aventi diritto l’immobile
ed i frutti percepiti e percipiendi a far data dal 12 ottobre
1970, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento del
danno per la illegittima occupazione del bene.
Interposto appello da parte del Comune di Roma, si
costituivano in sede di gravame anche lo Zilli e la Gian-
greco, i quali eccepivano l’intervenuta usucapione delle
unità immobiliari per cui era causa nell’eventualità in cui
il giudice di secondo grado avesse accolto l’eccezione di
prescrizione relativa alla proposizione della domanda di re-
trocessione, instando anche per una riforma della sentenza
impugnata in punto risarcimento dei danni. Con sentenza
parziale n. 3525 del 2005 (depositata il 28 luglio 2005) la
Corte capitolina così provvedeva: - ordinava la separazione
degli atti relativi alla domanda con la quale il Comune di
Roma aveva chiesto la condanna degli appellati al paga-
mento dell’indennità di occupazione in relazione all’unità
abitativa indicata nell’atto di appello principale; statuendo
def‌initivamente sugli altri motivi di impugnazione, in ac-
coglimento dell’appello principale, rigettava tutte le do-
mande proposte da Zilli Ferruccio e Giangreco Francesca;
rigettava l’appello incidentale degli stessi Zilli Ferruccio e
Giangreco Francesca; domande decise con i capi 2 e 3. Con
separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la
prosecuzione del giudizio in ordine alla cognizione dell’al-
tra domanda non decisa per l’espletamento di c.t.u ..
A sostegno dell’adottata decisione la Corte distrettuale
ravvisava la fondatezza del motivo dell’appello principale
in base al quale si sarebbe dovuta ritenere la sussistenza
della intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere la
retrocessione (regolato dall’art. 63 della Legge n. 2359 del
1865), il cui termine era iniziato a decorrere dalla data del
12 ottobre 1970, quando era scaduto il termine previsto
dal D.P.R. n. 1120 del 1965, con il quale era stata appro-
vata la variante bis del Piano particolareggiato n. 120 del
P.R.G. del Comune di Roma. Nel contempo la Corte capi-
tolina ravvisava l’infondatezza della domanda di acquisto
per usucapione formulata dagli appellati in assenza di

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