LEGGE 6 marzo 1958, n. 199 - Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

Coming into Force11 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/27/058U0199/CONSOLIDATED/20091214
Published date27 Marzo 1958
Enactment Date06 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.75 del 27-03-1958
CAPO I Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari;

  2. le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

  3. la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

  4. gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico sotto vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

  5. i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

  6. la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo e' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.

Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art 3.

Con successiva legge sara' provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ed a quant'altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

CAPO II Disposizioni transitorie e finali
Art 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza.

Art 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il personale contemplato nei...

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