VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento del relativi servizi, con le seguenti modificazioni:
Gli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.
«All'uopo: a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;
provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonche' agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute; c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;
determina il fabbisogno alimentare di ciascuna Provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilita';
vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attivita' e assicurarne il funzionamento, con facolta' di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;
stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire; g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;
procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonche' agli acquisti, incette, requisizioni e...