LEGGE 24 aprile 1941, n. 385 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi

Coming into Force26 Maggio 1941
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Enactment Date24 Aprile 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/05/26/041U0385/CONSOLIDATED/20081222
Published date26 Maggio 1941
Official Gazette PublicationGU n.122 del 26-05-1941
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento del relativi servizi, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

«All'uopo: a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

  1. provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonche' agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute; c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

  2. determina il fabbisogno alimentare di ciascuna Provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilita';

  3. vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attivita' e assicurarne il funzionamento, con facolta' di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;

  4. stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire; g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

  5. procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonche' agli acquisti, incette, requisizioni e...

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