Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di nel mercato nazionale e criteri per il rilascio della certificazione di idoneita' alla alle aziende, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998; Visto l'art. 1, comma 8 di detta legge, a norma del quale l'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale; Visto l'art. 1, comma 9, lettera a), di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi la certificazione dell'idoneita' delle aziende produttrici alla «buona consegna» sul mercato nazionale; Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera b), di detta legge, l'Ufficio italiano dei cambi «vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento»; Visto l'art. 1, comma 9, lettera c), di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi l'individuazione, sulla base di criteri predefiniti, dei soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione; Viste le delibere del Consiglio dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, concernenti l'approvazione dei criteri per la determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna», per il rilascio della certificazione e per l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni tecniche e merceologiche; Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 25 gennaio 2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in possesso dei requisiti predefiniti dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi all'art. 1, comma 9, lettera c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare il rilascio alle aziende interessate delle attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha, tra gli altri, il compito di eseguire «saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati»; Considerato che gli standard della London Bullion Market Association sono in uso nei mercati internazionali

E m a n a le seguenti disposizioni attuative:

Art. 1.

Definizioni Nel presente provvedimento si intendono per

  1. «Legge», la legge 17 gennaio 2000, n. 7; b) «Ufficio», l'Ufficio italiano dei cambi; c) «oro», quello di cui all'art. 1, comma 1, let-tera a), primo periodo, della legge 17 gennaio 2000. n. 7; d) «standard», standard di buona consegna di cui all'art. 1, comma 8 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) «certificazione», certificazione di idoneita' alla «buona consegna» di cui all'art. 1, comma 9, lettera a) della legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) «Istituto attestatore», Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

    Art. 2.

    Determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna» Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge, l'oro di «buona consegna», sotto forma di lingotto, deve avere le seguenti caratteristiche

  2. peso del lingotto pari a grammi 12.500. E ammessa, rispetto a tale misura, un'oscillazione compresa tra grammi 11.000 e grammi 13.500. Il peso del lingotto, espresso in grammi, deve risultare da idonea documentazione di accompagnamento. Tale documentazione puo', eventualmente, riportare il risultato dell'analisi del contenuto di impurita' presenti nel lingotto; b) purezza del lingotto pari a titolo minimo di 995 millesimi; c) forma del lingotto a tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti; d) aspetto esteriore del lingotto privo di

    difetti esteriori; restringimenti eccessivi; irregolarita'; stratificazioni o scabrosita' (ruvidezza); e) dati impressi sul lingotto

    marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251; marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con piu' sedi produttive; numero di serie; titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.

    Art. 3.

    Requisiti per il rilascio della certificazione 1. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di affidabilita'

  3. ...

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