IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 262;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1981 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1981 e determinato in L. 580.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.