DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980, n. 262 - Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso abitazione, ultimati nell'anno 1979

Coming into Force08 Luglio 1980
Published date23 Giugno 1980
Enactment Date16 Maggio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/06/23/080U0262/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.170 del 23-06-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1979 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1979 e' determinato in L. 430.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1979 e' determinato in L. 395.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

  1. 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

  2. 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

  3. 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;

  4. 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto...

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