DECRETO 6 giugno 1998 - Determinazione del calendario delle festivita' ebraiche
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita'
ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati
o che esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari e
coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come
riposo settimanale. Tale diritto e' esercitato nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o
in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorita'
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai
candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno
se maggiorenne;
Visto il successivo art. 5, che elenca le festivita' religiose
ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo
sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il
calendario delle festivita' e' comunicato dall'Unione al...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA