LEGGE 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane

Coming into Force07 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/23/089G0126/CONSOLIDATED/19961221
Enactment Date08 Marzo 1989
Published date23 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-1989 - Suppl. Ordinario n. 21
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.

Art 2.
  1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. 2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri. 4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. 5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Art 3.
  1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. 2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art 4.
  1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato. 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorita' competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Art 5.
  1. Alle seguenti festivita' religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

  1. Capodanno (Rosh Hashana'), primo e secondo giorno;

  2. Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

  3. Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

  4. Festa della Legge (Simhat Tora');

  5. Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

  6. Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;

  7. Digiuno del 9 di Av. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festivita' cadenti nell'anno solare successivo e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art 6.
  1. Agli ebrei che lo richiedano e' consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato. 2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformita' alla legge e alla tradizione ebraiche.

Art 7.
  1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto. 2. E' riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunita' competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Art 8.
  1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei e' assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorita' governative competenti. 2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare nei giorni e nelle ore fissati, alle attivita' di culto che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare. 3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attivita' di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga piu' vicina. 4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunita' competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Art 9.
  1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3. 2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Art 10.
  1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione. 2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunita'. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunita' competente per territorio.

Art 11.
  1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita' dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e' esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei. 2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto. 4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono...

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