DELIBERAZIONE 29 novembre 2001 - Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13365)

IL PRESIDENTE Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione; Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione; Delibera

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2002, un contributo denominato "contributo di vigilanza"

  1. le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996; b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto; c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto; d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998; e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2002 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201; f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte...

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