DECRETO 28 ottobre 2009 - Determinazione delle modalita'' di destinazione all''I.N.P.S. del contributo forfetario. (10A00814)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie;

Visto, in particolare, il comma 14 del predetto articolo che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalita' di destinazione del contributo forfetario di cui al precedente comma 3, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 1-ter, e sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato;

Visto, il successivo comma 18 del citato art. 1-ter in base al quale una quota del contributo forfetario e' da destinarsi al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale;

Ravvisata l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta tra le amministrazioni interessate circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, determinata in una quota pari ad euro 80;

Decreta:

Art. 1

I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a versare, ai fini dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il contributo forfetario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro il 30 settembre 2009, secondo modalita' operative stabilite dall'Ente medesimo.

Art. 2

L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e' ripartito dall'INPS nelle seguenti misure:

  1. euro 253 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative...

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