DECRETO 29 dicembre 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'art.13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Campania circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua:

Visti il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 19 novembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio Superiore di Sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. Per il parametro fluoro la Regione Campania puo' stabilire il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2.5 mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla e Nola.

  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

  3. E' rimessa all'Autorita' regionale la valutazione di ulteriori riduzioni di tale valore in relazione alla situazione locale e ai risultati migliorativi...

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