DECRETO 15 aprile 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Trento circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga

Decreta:

Art. 1.

  1. Per il parametro arsenico la Provincia autonoma di Trento puo' stabilire fino al 31 dicembre 2008 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 g/l per i comuni (o parte di essi) per i quali e' stata fatta esplicita richiesta.

  2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dallanormativa, le industrie alimentari ad eccezione di...

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