DECRETO 15 aprile 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l), di 20 µg/l, 80 µg/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l).

  2. La regione Lazio puo' estendere la deroga ai territori dei comuni di Lanuvio, Lariano, Castel Gandolfo, Trevignano Romano e Tolfa per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 e di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT