DECRETO 28 marzo 2011 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Toscana. (11A04729)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13;
Viste le motivate richieste delle Regioni Lazio e Toscana circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;
Decreta:
Art. 1
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La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri «vanadio» e «trialometani» entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 e di 60 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.
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La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per i Comuni di Cortona e Forano della Chiana, per il parametro «trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile di 50 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.
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Entro il 31 luglio 2011 le regioni Lazio e Toscana sono tenute a presentare, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzi lo stato d'avanzamento dei lavori.
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Le Regioni provvedono ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e forniscono consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate e' data informazione al Ministero della salute.
Art. 2
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Fermi restando i...
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