DECRETO 28 marzo 2011 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Toscana. (11A04729)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13;

Viste le motivate richieste delle Regioni Lazio e Toscana circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1

  1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri «vanadio» e «trialometani» entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 e di 60 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.

  2. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per i Comuni di Cortona e Forano della Chiana, per il parametro «trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile di 50 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.

  3. Entro il 31 luglio 2011 le regioni Lazio e Toscana sono tenute a presentare, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzi lo stato d'avanzamento dei lavori.

  4. Le Regioni provvedono ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e forniscono consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate e' data informazione al Ministero della salute.

    Art. 2

  5. Fermi restando i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT