DECRETO 22 dicembre 2004 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Visti i decreti interministeriali 23 dicembre 2003 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Puglia e le province autonome di Bolzano e Trento; Visti i decreti interministeriali 13 agosto 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per le regioni Piemonte, Sardegna e Marche; Viste le normativate richieste delle regioni e province autonome; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 14 dicembre 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA)

    Boro 3 mg/l; Arsenico 50 (micro)g/l; Fluoro 2,5 mg/l; Vanadio 160 (micro)g/l; Selenio 20 (micro)g//l; Nichel 50 (micro)g/l; Cloriti 1,3 mg/l; Trialometani 80 (micro)g/l.

  2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.

  3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

  4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

  5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facolta' di deroga dovranno presentare...

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