Deposito temporaneo: alternatività mai in discussione

AutoreMassimo Medugno
Pagine384-385

Page 384

  1. In merito all'istituto del deposito temporaneo, va ricordato che per espressa volontà del legislatore comunitario nazionale il deposito temporaneo non è considerato un'operazione di recupero e di smaltimento.

    Tuttavia, il Decreto Legislativo n. 22/1997 (art. 6, comma 1, lett. m) aveva introdotto dei criteri per distinguere il deposito temporaneo dalle operazioni di stoccaggio dei rifiuti vere e proprie.

    Nonostante, fin dall'origine, apparisse non condivisibile l'interpretazione secondo cui il deposito temporaneo non avrebbe mai dovuto superare il termine essenziale di due o tre mesi e (contemporaneamente) il quantitativo di 10 metri cubi o di 20 metri cubi, in merito al deposito temporaneo, il D.L.vo n. 152/2006 (art. 183, comma 1, lett. m) torna a chiarire che la modalità quantitativa o quella temporale è ´scelta del produttoreª 1.

    Secondo il D.L.vo n. 152/2006 tutti i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti devono essere autorizzati (art. 208) e ogni autorizzazione deve essere comunicata all'Albo Smaltitori dei Rifiuti che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico (art. 208, comma 18). Questo regime di "pubblicità" è senz'altro utile per le imprese che devono "scegliere" a chi affidare il proprio rifiuto. Peraltro, l'elenco potrà e dovrà essere modificato nel caso di eventi incidenti sull'autorizzazione che sono comunicati, previo avviso dell'interessato, oltre che allo stesso anche all'Albo (art. 208, comma 19).

    Le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo e questa stessa esclusione opera anche quando la stessa attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti (art. 208, comma 17). Ma mentre si esclude il deposito temporaneo gestito da terzo dall'autorizzazione (ma il terzo dovrà comunque essere autorizzato a gestire rifiuti), si prevede espressamente che ´il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'art. 188, comma 3ª (art. 208, comma 17). In pratica l'affidamento a terzo autorizzato del deposito temporaneo esclude la responsabilità del detentore al pari del conferimento al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati dai quali si riceva la quarta copia controfirmata e datata dal destinatario.

  2. La vicenda considerata nella sentenza della Corte di cassazione in commento riguarda la demolizione di un capannone e i conseguenti materiali di risulta. In particolare, una pattuglia di guardie forestali rileva che i due imputati stanno provvedendo a trasportare in un area materiale derivante dalla demolizione di un capannone ubicato nello stesso cantiere (luogo di produzione) e che esso supera i 200 metri cubi.

    La Corte di appello, nel capovolgere la sentenza assolutoria del tribunale monocratico di primo grado, sancisce che, nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi del deposito temporaneo giacché era stata superata la soglia dei 20 metri cubi e che ricorreva, quindi, il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.

    I difensori degli imputati propongono ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza, tra l'altro, per erronea applicazione dell'art. 6 lett. m) del D.L.vo 22/1997 riguardante il deposito temporaneo.

    La sentenza della Suprema Corte chiarisce, quindi, in maniera inequivocabile che l'interpretazione rigorista (secondo la quale il limite temporale dei tre mesi assume rilievo solo se i conferimenti dei rifiuti siano tutti inferiori ai venti metri cubi, c.d. "sentenza Rigotti" 2, ha perso, ormai, qualsiasi aggancio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT