DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone:

Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art.

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;

g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);

h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.

.

- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

.

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

- Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono:

Art. 1 (Oggetto). - 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato

"deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di

Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere o) e p).

.

Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale). - 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

a) libri;

b) opuscoli;

c) pubblicazioni periodiche;

d) carte geografiche e topografiche;

e) atlanti;

f) grafica d'arte;

g) video d'artista;

h) manifesti;

i) musica a stampa;

l) microforme;

m) documenti fotografici;

n) documenti sonori e video;

o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);

p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

q) documenti diffusi su supporto informatico;

r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;

  2. Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

  3. Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;

  4. soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;

  5. uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;

  6. documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalita' previste dalla legge;

    1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;

    2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con...

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