DECRETO 15 maggio 2014 - Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata. (14A03872)

IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e' riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 41 del 10 aprile 2014, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2014, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2014, con l'intesa sancita con atto n. 43 del 10 aprile 2014, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, ,Veneto, Calabria e Sardegna;

Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa...

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